documentazione dei requisiti oggettivi e soggettivi nelle agevolazioni per la proprietà montana


 

C.T.C. 02.06.1982, n. 2845

 

Il legislatore, si opina, avrebbe innovato nella struttura l'agevolazione, fissandone solamente l'entità ed esonerando il richiedente da ogni successivo onere probatorio, spettando all'accertamento dell'Ufficio del Registro stabilire l'esistenza o meno del requisito oggettivo (ubicazione del terreno) e di quello soggettivo (qualifica dell'acquirente); quindi, senza decadenza per l'eventuale inadempienza.

 


 

Cass. 19.02.1987, n. 1785, in Boll. trib., 1988, pag. 304

c.m. 21.12.1990, n. 85/260574, in Boll. trib., 1991, pag. 312

 

Le agevolazioni ex art. 9, D.P.R. 26.10.1973, n. 601 non sono subordinate alla dimostrazione dei requisiti soggettivi, se non nella forma, delle dichiarazioni manifestate in atto (salvo potere di verifica dell'ufficio).

 


 

C.T.C. 08.04.1981, n. 321

 

Il mancante richiamo non significa l'esonero dall'obbligo di presentazione del certificato di idoneità: se l'art. 42, D.P.R. 26.10.1973, n. 601 ha abrogato solo i benefici fiscali "diversi" da quelli ivi previsti, sono rimasti in vigore i relativi adempimenti (oneri documentali con connessa decadenza) compatibili con la nuova disciplina, onde devono ritenersi in vigore le disposizioni che ammettevano i benefici stessi, quali quelli contenuti nella L. 25.07.52, n. 991.

 

Tuttavia…

 


 

C.T.C. 18.11.1983, n. 3741

r.m. 20.02.1984, n. 240636, in Boll. trib., 1984, pag. 543

 

… questa opinione va contemperata con l'art. 5, L. 06.08.1954, n. 604, che consente il rimborso di quanto pagato a seguito della mancata presentazione nell'anno del certificato di idoneità, se quest'ultimo viene presentato all'Ufficio nel termine triennale di prescrizione.

 

In tal caso l'amministrazione dovrà astenersi dal chiedere il tributo ordinario, in quanto questo dovrebbe essere successivamente rimborsato al contribuente.